Ordinanza n. 76 - Prot.15770 in data 29.12.2014 - disposizioni sull’effettuazione dei “Panevin” nel Comune di Cordignano.

Pubblicata il 29/12/2014


COMUNE DI CORDIGNANO
PROVINCIA DI TREVISO
UFFICIO AMBIENTE
Via Vittorio Veneto, 2 – 31016 Cordignano – TV
e.mail: lavoripubblici@comune.cordignano.tv.it
tel. 0438 779764 – fax 0438 995445


 
Prot. 15770                                                                                     Ordinanza n. 76
 
Oggetto: Ordinanza con disposizioni sull’effettuazione dei “Panevin” nel Comune di Cordignano.
 
IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE f.f.
 
VISTO che:
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato dalla Regione Veneto con D.C.C. n. 57 dell’11.11.2004, in attuazione degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento ed il miglioramento della qualità dell’aria;
- con D.G.R. n. 3195 del 17 ottobre 2006, “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) sui problemi di tutela dell’Atmosfera.
- con D.G.P. di Treviso n. 71/15829/2005 del 15.02.2005 ad oggetto “Piano Regionale di Tutela e risanamento dell’Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione” è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) della Provincia di Treviso per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere il superamento delle soglie di allarme e dei valori limite;
DATO ATTO che secondo le stime proposte dagli inventari delle emissioni APAT/ISPRA e ARPAV dell’ultimo decennio (metodologie EMEP-CORINAIR e INEMAR con approccio top-down), si evince che i livelli di concentrazione degli inquinanti, cui sono collegati IPA e B(a)P, derivano significativamente anche dalle emissioni provenienti da combustioni di masse legnose in fuochi
all’aperto;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”, all’art. 182 (Smaltimento dei rifiuti) comma 6-bis, in vigore dal 21.08.2014, dispone che “le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (nota: 3 metri steri= 3 metri cubi, da intendersi ‘vuoto per pieno’) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata  incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
CONSIDERATO che la Questura di Treviso, con nota prot. n. 246/2013 del 30.01.2013, in materia di "Autorizzazioni per accensioni pericolose" (art. 57 TULPS) ricorda le "ripercussioni sulla salute derivanti dall'ingestione di fumi" e la necessità di esaminare da parte delle amministrazioni comunali la questione prima di emettere il titolo autorizzativo;
CONSIDERATO che, anche secondo recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 4227/2013), il principio di precauzione, direttamente discendente dal Trattato UE che, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia, “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente”;
EVIDENZIATO che i falò della vigilia dell’Epifania, i cd. “Panevin”, fanno parte della tradizione  appartenendo alla cultura rurale, ed altresì costituiscono significativo momento di socialità;
SENTITA la direttiva di Giunta Comunale in data 27 dicembre 2014, la quale, sulla base del passaggio che precede, e per doverosa misura di contenimento dell’inquinamento atmosferico, ha disposto che la sera del 5 gennaio 2015 è consentita l’accensione dei falò tradizionali , i cd. “Panevin”, solo a quelli aventi carattere collettivo ed aggregativo, riconoscendo ciò ad un solo ‘Panevin’ per ognuno dei seguenti luoghi: fraz. Silvella, loc. Pinè, loc. Santo Stefano, fraz. Villa di Villa, loc. Roncada;
EVIDENZIATO che per la realizzazione del ‘Panevin’ devono essere utilizzate solo ramaglie e legno vergine secchi (quindi con basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
RITENUTO necessario, quindi, per tutto quanto sopra espresso, vietare l’accensione dei fuochi all’aperto ad eccezione del singolo falò (‘Panevin’) autorizzato in ognuno dei luoghi indicati in precedenza;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli atti di organizzazione del Comune di Cordignano, nei quali vi è l’espressa previsione che nella temporanea assenza del titolare dell’Ufficio preposto, gli atti vengano emanati da altro Responsabile espressamente incaricato;
VISTO lo Statuto comunale;
 
O R D I N A
 
Art. 1 - Accensione dei ‘Panevin’ il giorno 5 gennaio 2015:
1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi della presente Ordinanza, nel territorio comunale è vietato accendere fuochi all’aperto.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1 del presente articolo, è consentita l’accensione dei soli falò tradizionali nel mese di gennaio (Panevin), di carattere collettivo ed aggregativo, nei termini che seguono:
a) Il carattere ‘collettivo ed aggregativo’ è riconosciuto unicamente ad un solo ‘Panevin’ per ognuno dei seguenti luoghi: fraz. Silvella, loc. Pinè, loc. Santo Stefano, fraz. Villa di Villa, loc. Roncada;
b) Altezza massima del cumulo di metri 5;
c) Diametro massimo alla base di metri 5 o comunque superficie di ingombro equivalente (mq
20);
d) Utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
e) Siano gestiti secondo le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. 246/2013 del 30.01.2013, in materia di "accensioni pericolose" (art. 57 T.U.L.P.S.), che si allega integralmente alle presenti norme, e di cui viene a far parte integrante;
f) Sia stata richiesta l’autorizzazione (S.C.I.A.), nel rispetto della presente Ordinanza, entro e non oltre il 2 gennaio 2015.
 
Art. 2 – Sanzioni
1. La bruciatura di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura (compreso il legno ‘trattato’ o ‘non naturale’), anche se inseriti in un ‘Panevin’ autorizzato, è punita come ‘smaltimento di rifiuti non autorizzato’ (violazione penale), ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 156/2006.
2. L’accensione pericolosa di fuochi in assenza di valido titolo, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, ed ove vi sia una adunanza di  persone, è punita ai sensi dell’art. 703 del Codice Penale;
3. La mancata osservanza delle prescrizioni impartite con il titolo autorizzativo ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli l'art. 9 e 17 bis del T.U.L.P.S. stesso, è punita con sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098.
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cordignano, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffusa mediante l’inserimento sul sito internet istituzionale del Comune.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
 
Dalla Residenza Municipale, 29 dicembre 2014
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE f.f.
                                                                           F.to   Giovanni Gomarasca

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Questura_Panevin.pdf 242.56 KB
torna all'inizio del contenuto